2611 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini della normativa sul credito ai consumatori, in quale caso particolare la cessione del credito o del contratto di credito non deve essere notificata dal cedente al consumatore? |
Quando in forza di un accordo tra cedente e cessionario, il primo continua a gestire il credito nei confronti del consumatore |
Quando il consumatore è già venuto al corrente della cessione |
Non vi sono casi particolari, il consumatore deve essere sempre informato, sia pure con modalità diverse |
2612 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti con i consumatori, in caso di
modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali da parte dei finanziatori: |
Si applica l’ordinaria disciplina prevista dall’articolo
118 TUB |
Si applicano le norme del codice del consumo |
Non sono previste modifiche unilaterali ai contratti |
2613 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
La disciplina della modifica unilaterale delle condizioni contrattuali prevista all’articolo 118 TUB si applica anche ai contratti di credito ai consumatori? |
Si |
No |
Solo se il contratto lo prevede esplicitamente |
2614 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti con i consumatori, se un finanziatore intende modificare unilateralmente il tasso di interesse previsto dal contratto di credito: |
E’ tenuto a segnalare le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate |
E’ tenuto a segnalare l’esistenza di forme alternative di finanziamento in caso di recesso del consumatore |
Non è tenuto a segnalazioni ulteriori rispetto a quanto previsto dall’articolo 118 TUB |
2615 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori a esecuzione istantanea, il finanziatore ha obblighi di informazione nei confronti del consumatore durante il rapporto? |
No |
Si, ma può anche comunicare senza periodicità esclusivamente le modifiche rilevanti al rapporto |
No, ha solo l’obbligo di notificare l’eventuale cessione del credito |
2616 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori di durata, il finanziatore ha obblighi di informazione nei confronti del consumatore durante il rapporto? |
Si |
No, il consumatore deve richiederli specificatamente |
Si, ma può anche comunicare senza periodicità esclusivamente le modifiche rilevanti al rapporto |
2617 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito di durata, quali obblighi di informazione ha il finanziatore nei confronti del consumatore? |
Obblighi di informazione periodica sullo svolgimento del rapporto |
Obblighi informativi relativi esclusivamente a modifiche significative del rapporto |
Altri tipi di obblighi informativi |
2618 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Con quale periodicità, se prevista, vengono inviate informazioni dal finanziatore al consumatore durante lo svolgimento del contratto di credito, in caso di rapporti di durata? |
Almeno una volta all’anno |
Almeno una volta al bimestre |
Almeno semestralmente |
2619 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Con quale periodicità, se prevista, vengono inviate informazioni dal finanziatore al consumatore durante lo svolgimento del contratto di credito, in caso di rapporti di durata? |
Almeno una volta all’anno |
Non vi è periodicità |
Almeno trimestralmente |
2620 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quali di queste informazioni devono essere riportate nelle comunicazioni periodiche trasmesse dal finanziatore al consumatore nel corso di un contratto di credito c.d. di durata? |
Tutte le movimentazioni avvenute, anche mediante voci sintetiche di costo |
Tutti i casi di mutamento della figura del finanziatore, se avvenuti |
Tutte le movimentazioni avvenute nell’ambito del rapporto, riportate esclusivamente in un modello analitico ed escludendo qualsiasi voce aggregata e/o sintetica |
2621 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito a durata determinata che preveda l’ammortamento del capitale, quale indicazione specifica deve essere presente nel testo del contratto? |
Il diritto del consumatore di ricevere, in qualunque momento e senza spese, una tabella di ammortamento |
Il diritto del consumatore di recedere anticipatamente dal rapporto |
Il diritto del consumatore a rivolgersi all’Arbitro
Bancario e Finanziario |
2622 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se un contratto di apertura di credito in conto corrente stipulato da un consumatore con un finanziatore si configura quale “a revoca”, ovvero prevede il rimborso su richiesta del finanziatore: |
Il contratto indica in maniera specifica che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito |
Il contratto indica in maniera specifica che al consumatore può convenire stipulare un altro tipo di contratto di apertura di credito |
Il contratto indica in maniera specifica che il consumatore può opporre l’exceptio doli al finanziatore che richieda senza motivazione il ritiro delle somme |
2623 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, in relazione a quale dei seguenti contratti sono previsti obblighi particolari in merito al contenuto del contratto? |
Apertura di credito in conto corrente da rimborsare alla banca entro tre mesi o su richiesta della banca |
Sconto di fatture |
Finanziamenti chirografari |
2624 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un contratto di credito ai consumatori può prevedere che i pagamenti effettuati dal consumatore non comportino un immediato ammortamento del credito concesso, ma costituiscano un capitale da investire, il cui valore finale determina il rimborso del credito? |
Si, ma il contratto deve dare indicazione che non vi è garanzia di rimborso dell’importo totale del credito anche quando siano state pagate le rate |
Si, senza particolari formalità da adempiere |
Tale contratto non può essere stipulato dal consumatore |
2625 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, il
finanziatore può modificare unilateralmente il tasso di interesse applicabile al contratto? |
Si, se previsto dal contratto stesso |
Si, ma solo se si tratta di un’apertura di credito |
Si, ma solo se si tratta di un finanziamento collegato alla fornitura di un bene o di un servizio |
2626 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, quali obblighi di trasparenza sorgono in capo al finanziatore che voglia modificare unilateralmente il tasso di interesse applicabile al contratto? |
E' tenuto a comunicare al consumatore le conseguenze che la modifica comporta sull’importo e la periodicità delle rate |
Non ha obblighi di trasparenza |
Non può modificare in alcun caso unilateralmente il tasso di interesse, e la modifica è nulla |
2627 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali di un contratto di credito ai consumatori: |
Si applica la disciplina generale prevista all’articolo
118 TUB |
Si applica una disciplina particolare prevista all’articolo 121 del TUB |
Si applica la disciplina del Codice Civile |
2628 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori a tempo indeterminato, il consumatore e il finanziatore possono recedere unilateralmente dal rapporto? |
Si, ma il recesso nei due casi è disciplinato in maniera diversa |
Si, ma il recesso nei due casi deve svolgersi con le medesime modalità |
Si, ma il recesso deve rispettare il principio per cui il cliente può recedere dando un preavviso di un mese ed il finanziatore di due |
2629 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori a tempo determinato, il consumatore può richiedere al finanziatore la consegna di una tabella di ammortamento relativa alle somme da restituire? |
Si, in qualunque momento e gratuitamente |
Si, in qualunque momento, dietro pagamento di una commissione |
Si, ma soltanto una volta a semestre e dietro pagamento di una commissione |
2630 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori, con quale termine vengono definite le comunicazioni periodiche relative alle aperture di credito in conto corrente? |
Estratto conto |
Foglio informativo |
Documento di sintesi |
2631 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori, con quale frequenza minima il finanziatore deve effettuare una comunicazione sull’andamento del rapporto al consumatore? |
Annuale |
Semestrale |
Trimestrale |
2632 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori, le comunicazioni che il finanziatore deve trasmettere al cliente ai fini della modifica unilaterale del rapporto sono gratuite? |
Si, sempre |
Si, se trasmesse in via telematica |
Si, se trasmesse a mezzo posta |
2633 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori, le comunicazioni obbligatorie sull’andamento del rapporto che il finanziatore deve effettuare al consumatore sono gratuite? |
Si, se trasmesse in via telematica |
Si, se trasmesse a mezzo posta |
Si, sempre |
2634 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei rapporti di apertura di credito in conto corrente in favore di un consumatore, l’estratto conto riporta, tra le altre cose: |
Il periodo di riferimento, i movimenti effettuati, gli eventuali costi applicabili, il tasso di interesse |
Il periodo di riferimento, i movimenti effettuati, il tasso di interesse, un estratto sulla situazione economica e patrimoniale del finanziatore |
Il periodo di riferimento, i movimenti effettuati, gli eventuali costi applicabili, il tasso di interesse e una sintesi delle principali condizioni contrattuali |
2635 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, in caso di sconfinamento consistente da parte del consumatore che si protragga per oltre un mese, cosa può fare il finanziatore? |
Comunicare al debitore l'esistenza dello sconfinamento e le condizioni applicate a tale situazione dal finanziatore |
Recedere per giusta causa dal contratto con effetto retroattivo al momento dello sconfinamento |
Informare le competenti autorità penali |
2636 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, cosa si intende per “sconfinamento consistente”? |
In assenza di apertura di credito un importo di almeno 300 euro utilizzato dal consumatore oltre le proprie disponibilità in presenza di apertura di credito, un importo pari almeno al 5 per cento di quanto concesso |
In ogni caso, un importo di almeno 1000 euro utilizzato dal consumatore oltre le proprie disponibilità |
In assenza di apertura di credito un importo di almeno 600 euro utilizzato dal consumatore oltre le proprie disponibilità in presenza di apertura di credito, un importo pari almeno al 10 per cento di quanto concesso |
2637 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, in caso di sconfinamento significativo da parte del consumatore, il finanziatore ha l’obbligo di comunicare tale circostanza al consumatore? |
Si, entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente |
No |
Si, entro tre giorni lavorativi successivi al momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente |
2638 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Le disposizioni in materia di credito ai consumatori sono applicabili al servizio di carta di credito
offerto ad un consumatore? |
Si, con l’eccezione delle c.d. carte di credito charge |
Si, sempre |
Si, con l’eccezione delle carte di credito intestate a cittadini stranieri |
2639 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore può recedere da un c.d. contratto di credito? |
Si, secondo i termini e le condizioni stabiliti dalla legge |
No, mai |
Si, secondo i termini e le condizioni stabiliti unilateralmente dal finanziatore |
2640 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore può recedere da un contratto di credito: |
Entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le informazioni previste dalla legge |
Entro un anno dalla conclusione del contratto, con eventuale diritto alla ripetizione dell’indebito |
Entro un mese dalla conclusione del contratto |
2641 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nell’ambito dei rapporti di credito ai consumatori, che cosa accade se il consumatore riceve in un momento successivo alla conclusione del contratto le informazioni precontrattuali previste dalla legge? |
Il termine di quattordici giorni per il recesso da parte del consumatore prende avvio dal momento in cui il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni previste dalla legge |
Il termine di sette giorni per il recesso da parte del finanziatore prende avvio dal momento in cui il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni previste dalla legge |
Il termine di trenta giorni per il recesso da parte
del consumatore prende avvio dal momento in cui il consumatore ha ricevuto tutte le informazioni previste dalla legge |
2642 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai sensi della disciplina sul credito ai consumatori, entro quale termine un consumatore può recedere da un contratto? |
Entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto, o dal momento successivo in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni precontrattuali previste dalla legge |
Entro quattordici giorni dall’esecuzione del contratto, o dal momento successivo in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni precontrattuali previste dalla legge |
Entro sette giorni dalla conclusione del contratto, o dal momento successivo in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni precontrattuali previste dalla legge |
2643 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore che conclude un contratto di credito attraverso le c.d. tecniche di comunicazione a distanza può recedere dal contratto? |
Si, entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le informazioni previste dalla legge |
Si, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le informazioni previste dalla legge |
No, è sempre vincolato |
2644 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A quali adempimenti è condizionato il recesso da parte del consumatore da un contratto di credito? |
Comunicazione al finanziatore e, se il contratto ha avuto esecuzione, restituzione del capitale, degli interessi fino a quel momento maturati e delle eventuali somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione |
Comunicazione al finanziatore e, se il contratto ha avuto esecuzione, restituzione del solo capitale e delle eventuali somme non ripetibili corrisposte alla pubblica amministrazione |
Nessun adempimento particolare |
2645 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nell’ambito dei contratti di credito ai consumatori, alle dilazioni di pagamento concesse dal finanziatore al consumatore si applicano le disposizioni in tema di recesso di cui all’articolo
125 ter del TUB? |
No, se si tratta di dilazioni di pagamento gratuite per il rimborso di un credito preesistente |
No, mai |
Si, sempre |
2646 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Cosa deve fare un consumatore per recedere da un contratto di credito? |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e, se del caso, rimborsare le somme già erogate e gli interessi maturati sino a momento del recesso |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e, se del caso, rimborsare le somme già erogate e gli interessi maturati sino a momento del recesso |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e, se del caso, procedere al rimborso di tutte le somme già erogate e di tutti gli interessi calcolati secondo l’originario piano di ammortamento |
2647 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Tizio intende recedere da un contratto di credito ai consumatori sottoscritto con la Banca X. Cosa deve fare? |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e, se del caso, rimborsare le somme già erogate e gli interessi maturati sino a momento del recesso |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e pagare una penale variabile in base alla durata del contratto |
Trasmettere una comunicazione al finanziatore e, se del caso, rimborsare le somme già erogate e gli interessi maturati sino a momento del recesso |
2648 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, qual è la sorte dei contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi al contratto di credito, qualora il consumatore si avvalga della facoltà di recesso di cui all’articolo 125 ter del TUB? |
Si applica la stessa disciplina del recesso prevista per il contratto di credito, se i servizi sono resi dal finanziatore o da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore |
Si applica la disciplina del recesso prevista per ogni singolo contratto accessorio, anche se i servizi sono resi dal finanziatore o da un terzo sulla base di un accordo con il finanziatore |
Si applica sempre la stessa disciplina del recesso prevista per il contratto di credito |
2649 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il signor Rossi, nella sua qualità di consumatore, decide di recedere da un contratto di credito entro i termini previsti dall’articolo 125 ter del TUB. Qual è la sorte delle imposte che il finanziatore ha
versato all’erario al momento della conclusione del contratto? |
Devono essere rimborsate al finanziatore dal consumatore, se non ripetibili |
Devono essere in ogni caso restituite dalla pubblica amministrazione al finanziatore |
Devono essere rimborsate dal finanziatore al consumatore, se non ripetibili |
2650 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il signor Rossi, nella sua qualità di consumatore, decide di recedere da un contratto di finanziamento entro i termini previsti dall’articolo
125 ter del TUB. Il contratto ha già avuto esecuzione ed il signor Rossi ha già ricevuto il capitale: è tenuto a restituirlo? |
Si, e inoltre deve corrispondere al finanziatore anche gli interessi maturati e le spese corrisposte alla pubblica amministrazione, se non ripetibili |
No, deve restituire esclusivamente anche gli interessi maturati e le spese corrisposte alla pubblica amministrazione, se non ripetibili |
Si, e inoltre deve corrispondere al finanziatore i soli interessi pagati |
2651 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se il contratto di credito ha avuto esecuzione ed il consumatore intende recedere, qual è la sorte delle prestazioni già eseguite? |
Le somme già erogate vanno restituite, e vanno inoltre restituiti gli interessi maturati fino al recesso, calcolati secondo quanto previsto dal contratto di credito e le somme corrisposte alla pubblica amministrazione e non più ripetibili |
Le somme già erogate vanno restituite, limitatamente al capitale |
Le somme già erogate vanno restituite, e vanno inoltre restituiti gli interessi maturati fino al recesso, calcolati secondo quanto previsto dal contratto di credito e le somme corrisposte alla pubblica amministrazione e non più ripetibili, purché il contratto non abbia avuto già completa esecuzione |
2652 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il finanziatore può prevedere la corresponsione di una penale in caso di recesso del consumatore da un contratto di credito, secondo la disciplina dell’articolo 125-ter del TUB? |
No, mai |
Si, se prevista dal contratto |
Si, in misura fissa del 5 per cento di quanto sarebbe stato corrisposto dal consumatore a titolo di interessi a valere sulle somme da erogare |
2653 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore stipula un contratto di credito a tempo indeterminato con un finanziatore: entro
quali termini egli può esercitare Il diritto di recesso? |
In ogni momento |
Entro sei mesi dalla conclusione del contratto |
Entro un anno dalla conclusione del contratto |
2654 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore stipula un contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato con un finanziatore: può essere previsto nel
contratto un obbligo di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso? |
Si, ma non superiore a un mese rispetto alla data fissata per il recesso |
Si, ma non superiore a dieci giorni rispetto alla data fissata per il recesso |
Si, ma non superiore a un anno rispetto alla data di conclusione del contratto |
2655 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore stipula un contratto di apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato con un finanziatore: può recedere unilateralmente dal contratto? |
Si, senza penalità e spese |
Si, pagando una penalità |
Si, rimborsando le spese |
2656 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore può recedere da un contratto di credito a tempo indeterminato? |
Si, senza penalità e spese |
Si, pagando una penalità |
Si, rimborsando le spese |
2657 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore che vuole recedere da un contratto di credito a tempo indeterminato è obbligato a fornire un preavviso? |
Non sempre: il contratto di credito può prevedere un preavviso non superiore a un mese |
Non sempre: il contratto di credito può prevedere un preavviso non superiore a sei mesi |
No, mai |
2658 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini della normativa sul credito ai consumatori, in un contratto di credito a tempo indeterminato, stipulato con un consumatore, il finanziatore può recedere? |
Nessuna delle altre risposte è corretta |
No, mai |
Si, ma il contratto deve prevedere il diritto di recesso del finanziatore con preavviso di sei mesi |
2659 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito a tempo indeterminato, stipulato con un consumatore, il finanziatore ha facoltà di recedere? |
Si, il contratto può prevedere il diritto di recesso del finanziatore con preavviso di almeno due mesi |
No mai |
Si, il finanziatore può recedere ad nutum e senza preavviso |
2660 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito ai consumatori a tempo indeterminato, può essere prevista una clausola che obblighi il consumatore a fornire un preavviso di quattro mesi al finanziatore prima di poter recedere dal contratto? |
No |
Si |
Si, ma il consumatore deve apporre una firma ulteriore sul contratto ex art. 1341 c.c. |
2661 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini della normativa sul credito ai consumatori, il finanziatore che vuole recedere da un contratto di credito a tempo indeterminato stipulato con un consumatore può: |
Inserire nel contratto una clausola che preveda il recesso dal contratto, con preavviso di almeno
due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole |
Inserire nel contratto una clausola che preveda il recesso dal contratto, con preavviso di almeno sei mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole |
Inserire nel contratto una clausola che preveda il recesso dal contratto, con preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore in qualsiasi modo |
2662 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nell’ambito di un contratto di un contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, un finanziatore può sospendere l’utilizzo del contratto da parte del consumatore senza preavviso? |
Si, ma solo ove non sia possibile fornire in anticipo una comunicazione, e provvedendo alla comunicazione immediatamente dopo la sospensione |
No, è sempre necessaria la preventiva comunicazione |
Si, ma solo ove non sia possibile fornire in anticipo una comunicazione; in tal caso non vi è bisogno di provvedere ad una comunicazione successiva |
2663 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito a tempo indeterminato stipulato con un consumatore, il finanziatore può sospendere l’utilizzo del credito da parte del consumatore? |
Si, il contratto può prevedere il diritto del finanziatore a sospendere l’esecuzione per giusta causa, dando comunicazione al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole |
No, mai |
Si, sempre e senza bisogno di particolari formalità |
2664 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini della risoluzione del contratto di credito collegato, è sufficiente un qualsiasi inadempimento del fornitore per far sorgere in capo al consumatore il diritto alla risoluzione del contratto di credito? |
No, deve trattarsi di un adempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore |
Nessuna delle altre risposte |
Si, deve sussistere un qualsivoglia inadempimento del finanziatore, purché si sia verificato prima della domanda di risoluzione |
2665 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A quale di questi rapporti non si applica la disciplina in materia di credito ai consumatori? |
Contratto di finanziamento per Euro 100.000, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile |
Contratto di prestito personale di Euro 50.000, con interessi per acquisto di automobile |
Contratto di apertura di credito per Euro 20.000, con interessi, in favore di consumatori |
2666 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di credito collegato, se il fornitore di beni e servizi risulta inadempiente, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito? |
Si, se ha inutilmente costituito in mora il fornitore e l’inadempimento risulta di non scarsa importanza |
Si, se l’inadempimento risulta di non scarsa importanza |
Si, dopo aver inutilmente costituito in mora il fornitore |
2667 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, cosa si intende per “messaggio pubblicitario”? |
Un qualsiasi messaggio, relativo alla vendita di prodotti ed alla prestazione di servizi da parte degli intermediari |
Un qualsiasi messaggio postale, mediante il quale un possibile cliente richiede l'assistenza di un intermediario per la vendita di prodotti e servizi |
I marchi e le insegne delle agenzie degli intermediari |
2668 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quale condizione deve verificarsi affinché sorga il diritto per il consumatore di richiedere la risoluzione di un contratto di credito collegato? |
L’inadempimento del fornitore deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse del consumatore |
Altro |
Deve sussistere un qualsivoglia inadempimento del consumatore |
2669 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di risoluzione del contratto di credito collegato, il consumatore deve rimborsare al finanziatore l’importo già utilizzato per acquistare beni o servizi da un fornitore? |
No, ma il finanziatore ha il diritto di ripetere gli importi dovuti nei confronti del fornitore dei beni |
Si, sempre |
Si, e se il finanziatore ha privilegio sui beni e servizi acquistati |
2670 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore ha inutilmente operato la costituzione in mora del fornitore del bene nell’ambito di un contratto di leasing. Cosa può fare a questo punto il consumatore? |
Può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto |
Può agire direttamente per richiedere la risoluzione del contratto |
Può rinnovare la costituzione in mora |
2671 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nell’ambito di un rapporto di c.d. credito ai consumatori, i diritti derivanti da un contratto di credito collegato è oggetto di cessione da parte del finanziatore. Cosa accade in caso di inadempimento del fornitore? |
Il consumatore può far valere i diritti previsti in caso di inadempimento del fornitore anche nei confronti del terzo cessionario |
Il consumatore deve necessariamente rivolgersi al finanziatore originario |
Il consumatore dovrà negoziare un accordo con il cessionario |
2672 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nei contratti di credito ai consumatori, il consumatore può rimborsare anticipatamente il contratto di credito? |
Si, in qualsiasi momento |
Si, ma solo dopo i primi sei mesi di ammortamento |
Si, ma solo prima che sia terminato il c.d. periodo di preammortamento, ove previsto |
2673 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il consumatore che vuole rimborsare anticipatamente il contratto di credito: |
Può farlo in qualsiasi momento, rimborsando le somme dovute, in tutto o in parte |
Non può mai farlo |
Può farlo in qualsiasi momento, ma solo rimborsando per intero tutte le somme dovute (c.d. rimborso totale) |
2674 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore intende rimborsare anticipatamente le somme dovute a un finanziatore nell’ambito di un contratto di credito. In questa ipotesi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo del credito? |
Si, ha diritto a ricevere una riduzione pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, ma il finanziatore, contestualmente, ha diritto ad un indennizzo |
No, deve pagare tutte le somme originariamente previste ed in più il finanziatore ha diritto ad un indennizzo |
No, deve pagare tutte le somme originariamente previste, ma il finanziatore non ha diritto a ricevere indennizzi |
2675 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di rimborso anticipato di un contratto di credito, il finanziatore ha diritto a un indennizzo da parte del consumatore che ha stipulato il contratto? |
In alcuni casi si, ma l’indennizzo deve essere oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito |
No, il consumatore non deve mai corrispondere indennizzi al finanziatore |
Si, in ogni caso e senza che tale indennizzo sia giustificato |
2676 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di rimborso anticipato di un contratto di credito, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo da parte del consumatore che ha stipulato il contratto? |
Si, ma l’indennizzo non può superare l’1 per cento di quanto rimborsato in anticipo, se il contratto ha vita residua superiore a un anno e lo 0,5 per cento, se la vita residua del contratto e pari o inferiore a un anno |
No, mai |
Si, ma l’indennizzo non può superare il 10 per cento di quanto rimborsato in anticipo, se il contratto ha vita residua superiore a un anno e lo
5 per cento, se la vita residua del contratto e pari o inferiore a un anno |
2677 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore decide di rimborsare anticipatamente un contratto di credito stipulato con un finanziatore. Il finanziatore risponde che dal calcolo dell’indennizzo risulta che l’indennizzo da corrispondergli è più alto dell’importo degli interessi residui che il consumatore dovrebbe pagare per la vita residua del contratto. Cosa dovrebbe fare il consumatore? |
Eccepire alla banca che in realtà l’indennizzo da corrisponderle non può mai superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe dovuto pagare per la vita residua del contratto |
Rinunciare in ogni caso al rimborso anticipato, perché diseconomico |
Valutare la convenienza economica del rimborso anticipato, perché a fronte di maggiori spese restituirebbe per intero il debito |
2678 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, cosa si intende per “locale aperto al pubblico”? |
Una succursale o comunque qualsiasi locale dell’intermediario adibito alle trattative e alla conclusione dei contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme di controllo |
Bar, ristoranti e strutture ricreative |
Strutture aperte al pubblico in cui l'intermediario compia esclusivamente attività pubblicitaria |
2679 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza nei contratti bancari, cosa si intende per “prodotto composto”? |
Due o più contratti che realizzano una sola operazione economica |
un contratto per persona da nominare |
Un solo contratto che si perfeziona attraverso più fasi distinte nel tempo |
2680 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore, nell’ambito di un contratto di finanziamento qualificabile come credito ai consumatori, rimborsa anticipatamente un debito
di 3.000 Euro su un debito complessivo di 5.000. Il finanziatore può richiedere un indennizzo? |
Si, in misura non superiore all’1 per cento di quanto rimborsato in anticipo, se il contratto ha vita residua superiore a un anno e allo 0,5 per cento, se la vita residua del contratto e pari o inferiore a un anno |
Si, in misura non superiore al 15 per cento di quanto rimborsato in anticipo, se il contratto ha vita residua superiore a un anno e al 5 per cento, se la vita residua del contratto e pari o inferiore a un anno |
Nessuna delle altre risposte qui indicate è corretta |
2681 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In quale dei seguenti casi di contratti di credito ai consumatori è dovuto alla finanziatore un indennizzo per il rimborso anticipato? |
Anticipazione bancaria |
Apertura di credito |
Rimborso effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito |
2682 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se un finanziamento in favore di un consumatore è garantito da un pegno su bene mobile, al rapporto saranno applicabili le disposizioni in materia di credito ai consumatori? |
Solo se il consumatore è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene |
Si sempre |
Solo se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene |
2683 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Al c.d. “credito su pegno” è applicabile la disciplina del credito ai consumatori? |
Dipende dal rapporto tra il valore del pegno e il debito assunto dal consumatore |
Si |
No |
2684 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I contratti di fideiussione rientrano nella disciplina sul credito ai consumatori? |
No |
Si |
Solo se accessori a un finanziamento |
2685 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I c.d. crediti di firma rientrano nella disciplina sul credito ai consumatori? |
No |
Si |
Solo se stipulati da un consumatore |
2686 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A quale di questi contratti si applica la disciplina in materia di credito ai consumatori? |
Finanziamento a titolo oneroso di euro 50.000 per acquisto di autovettura |
Contratto appalto per lavori e servizi |
Finanziamento di Euro 100.000 garantito da ipoteca di primo grado su immobile |
2687 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se un finanziamento presso un consumatore, che verrà poi erogato da un intermediario, viene collocato da un agente in attività finanziaria, l’agente deve indicare il proprio nominativo nei moduli per l’informativa precontrattuale? |
Si, sempre |
E’ una scelta discrezionale dell’agente |
E’ una scelta discrezionale dell’intermediario |
2688 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se un finanziamento presso un consumatore, che verrà poi erogato da un intermediario, viene collocato da un mediatore creditizio, l’agente deve indicare il proprio nominativo nei moduli per l’informativa precontrattuale? |
Si, sempre |
E’ una scelta discrezionale dell’agente |
E’ una scelta discrezionale dell’intermediario |
2689 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se il modulo di informazioni trasmesso dal finanziatore al consumatore prima della conclusione del contratto non riporta costi a carico del consumatore, cosa accade alle clausole che li prevedono? |
Sono nulle, ma la restante parte del contratto è valida |
Sono nulle, e trattandosi di una nullità di clausole essenziali il contratto si intende risolto |
Sono comunque efficaci |
2690 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore, contestualmente, sottoscrive un contratto di conto corrente e un’apertura di credito. Quanti e quali documenti dovrà sottoscrivere per attestare il suo consenso? |
Firme separate su documenti separati |
Un solo documento con una sola firma per entrambi i rapporti |
Un solo documento due firme, ciascuna per ogni rapporto |
2691 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore stipula un contratto di finanziamento da rimborsare entro un mese dall’utilizzo delle somme, a fronte del quale è previsto esclusivamente il pagamento di una commissione. A tale rapporto saranno applicabili le norme in materia di credito ai consumatori? |
No |
Si |
Solo se il consumatore acconsente |
2692 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai contratti di locazione è applicabile la disciplina in materia di credito ai consumatori? |
No, a meno che non sia prevista una clausola che preveda il trasferimento del bene al conduttore |
Si, se il conduttore è un consumatore |
Si, in ogni caso |
2693 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un contratto di locazione relativo ad un immobile prevede in modo esplicito l’esclusione della trasferibilità del bene, in qualsiasi modo, al conduttore dello stesso. A tale fattispecie è applicabile la disciplina in materia di credito ai consumatori? |
No |
Si, se il conduttore è un consumatore |
Si, se il locatore è un c.d. finanziatore ai sensi della disciplina sulla trasparenza |
2694 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un contratto di finanziamento stipulato tra un finanziatore e un consumatore non reca l’indicazione delle parti del contratto. Tale contratto è: |
Nullo |
Annullabile |
Inefficace |
2695 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di nullità del contratto di credito, il consumatore deve restituire gli importi eventualmente utilizzati? |
Si, con la periodicità prevista dal contratto o, in mancanza, in 36 rate mensili |
No |
Si, senza termini per la restituzione |
2696 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un consumatore può recedere da un contratto di credito in parte già eseguito? |
Si, ma deve restituire le somme già erogate, gli interessi maturati fino al recesso, calcolati secondo quanto previsto dal contratto di credito e le somme corrisposte alla pubblica amministrazione e non più ripetibili |
No, mai |
No, deve attendere la completa esecuzione |
2697 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un contratto di credito immobiliare ai consumatori può essere denominato in una valuta diversa dall’euro? |
Si |
Si, ma solo in dollari americani |
Si, ma solo in altra valuta accettata nell’Unione
Europea |
2698 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nell’ambito dei rapporti di c.d. credito al consumatore, il finanziatore è tenuto a compiere una valutazione del merito creditizio del consumatore prima della consegna del modulo “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”? |
No, può effettuare tale valutazione anche successivamente |
Si, deve obbligatoriamente effettuare la valutazione prima della consegna |
Si, ma solo se il consumatore sia già stato protestato una volta negli ultimi tre anni |
2699 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In tema di credito ai consumatori, il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” deve essere personalizzato con le condizioni offerte al singolo cliente? |
Si, con l’eccezione dei casi in cui le condizioni offerte alla generalità della clientela non sono personalizzabili |
Si, e riportando inoltre l’elenco dei rapporti già stipulati tra finanziatore e consumatore |
Si, ma solo su richiesta del consumatore |
2700 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A fronte della consegna del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” può essere richiesta una commissione al consumatore? |
No |
Si, di Euro 5 in misura fissa |
Si, di Euro 150 in misura fissa |
2701 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A quanto ammonta la commissione che può essere richiesta al consumatore a fronte della consegna del documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”? |
Non vi è nessuna commissione da corrispondere |
15 Euro |
300 Euro |
2702 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un contratto di credito immobiliare ai consumatori può essere denominato in una valuta diversa dall’euro? |
Si, ma il consumatore gode di un peculiare diritto di convertire la valuta |
Si, ma il consumatore gode di un particolare sconto sul tasso di interesse praticato |
Si, ma il finanziatore ha il dovere di predisporre un apposito derivato su cambi da far sottoscrivere al consumatore |
2703 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In tema di credito ai consumatori, il consumatore è tenuto sottoscrivere due documenti distinti in caso di offerta contestuale di un conto corrente e di un’apertura di credito? |
Si, sono necessarie sottoscrizioni diverse su documenti diversi |
No, basta una sola sottoscrizione su di un unico documento |
No, bastano due sottoscrizioni specifiche su di un unico documento |
2704 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In tema di credito ai consumatori, è obbligatorio inserire il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” all’interno del contratto? |
Non è obbligatorio ma è possibile inserirlo, e soddisfa in ogni caso il requisito di chiarezza e concisione delle informazioni relative alle condizioni economiche del contratto |
No, è anzi vietato |
E' obbligatorio inserirne soltanto il frontespizio |
2705 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In un contratto di mutuo stipulato con un consumatore è possibile pattuire la facoltà per il finanziatore, di modificare unilateralmente il tasso di interesse? |
No, mai |
Si, ma solo indicando eventi specifici al verificarsi dei quali è possibile esercitare tale facoltà |
Si, ma solo ove si preveda un apposito corrispettivo in favore del cliente (che potrà essere poi compensato con le somme dovute da quest’ultimo |
2706 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In quali dei seguenti casi è possibile prevedere una facoltà per il finanziatore di modificare il tasso di interesse applicabile al rapporto? |
Mutuo concesso ad una grande impresa |
Finanziamento concesso a consumatori |
Finanziamento concesso ad un artigiano |
2707 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In quali dei seguenti casi non è possibile prevedere una facoltà per il finanziatore di modificare il tasso di interesse applicabile al rapporto? |
Mutuo concesso ad un consumatore |
Apertura di credito a tempo indeterminato concessa ad una grande impresa |
Apertura di credito in conto corrente concessa ad un consumatore |
2708 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Con quali modalità il mediatore comunica ai clienti le informazioni relative agli obblighi di trasparenza? |
Affigge un avviso nella propria sede e mette a disposizione dei clienti copie asportabili dei documenti informativi |
Non ha obblighi informativi relativi alla trasparenza |
Può comunicare oralmente tutte le informazioni dovute |
2709 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quale di queste affermazioni è vera? |
Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, pari periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori |
Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, periodicità almeno trimestrale degli interessi a credito ed almeno annuale degli interessi a debito |
Nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, periodicità almeno semestrale degli interessi a credito ed almeno trimestrale degli interessi a debito |
2710 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio è tenuto a redigere un proprio foglio informativo? |
Si, redige un foglio informativo relativo al mediatore, alle provvigioni, spese e costi e sui rischi tipici del servizio |
Si, redige esclusivamente fogli informativi relativi ai contratti di finanziamento offerti |
No, ma è tenuto a consegnare un foglio
informativo standard redatto da un’associazione di categoria e contenente informazioni di carattere generale |
2711 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Le informazioni esposte dal mediatore creditizio costituiscono offerta al pubblico, ai sensi dell’articolo 1336 c.c.? |
No, hanno solo carattere informativo |
Si, in ogni caso |
Si, anche se fanno rinvio agli usi per la determinazione dei contenuti |
2712 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore può modificare unilateralmente le condizioni contrattuali nel corso del rapporto? |
No, la mediazione non è un contratto di durata |
Si, secondo le modalità di cui all’articolo 118 TUB |
Si, secondo modalità liberamente definibili nel contratto |
2713 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I fogli informativi possono essere messi a disposizione dal mediatore creditizio mediante apparecchiature informatiche? |
Si, purché le informazioni siano facilmente accessibili e possano essere stampate |
No, sono ammessi solo fogli informativi in formato cartaceo |
Si, e in tal caso non vi è l’obbligo per il mediatore di creare copie asportabili dal cliente |
2714 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio ha l’obbligo di conservare i fogli informativi predisposti? |
Si, per 5 anni, anche attraverso tecniche che ne consentano la riproduzione immutata delle informazioni contenute |
Si, per 5 anni e in formato cartaceo |
Si, per 10 anni e in formato cartaceo |
2715 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quale dei seguenti non è uno strumento impiegato nei fogli informativi allo scopo di rendere le informazioni maggiormente fruibili da parte dei clienti? |
Indicazione del diritto di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB |
Suddivisione del foglio in sezioni |
Indicazione per intero delle clausole più complesse |
2716 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio deve specificare al cliente l’esistenza del rischio di non trovare un intermediario disposto a erogare il finanziamento? |
Si, l’informazione va inserita anche all’interno dei fogli informativi |
No, il mediatore deve trovare un finanziatore necessariamente |
Si, l’informazione va riportata esclusivamente nel contratto di mediazione |
2717 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio può offrire i propri servizi mediante la c.d. “offerta fuori sede”? |
Si |
No, è sempre vietato |
Si, ma deve essere appositamente autorizzato |
2718 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quali adempimenti devono essere assolti dal mediatore creditizio in caso di offerta fuori sede? |
In assenza di convenzioni con banche o altri intermediari, il foglio informativo e, ove prevista, la Guida |
Consegna di una copia del contratto idonea alla sottoscrizione |
Consegna del solo foglio informativo e di un estratto dello statuto del mediatore (se persona giuridica) |
2719 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il cliente che, nell’ambito di un’offerta fuori sede, riceve i documenti informativi previsti: |
Rilascia attestazione dell’avvenuta consegna al mediatore |
Attesta di aver compreso integralmente il contenuto dei documenti trasmessi |
Attesta di voler concludere il contratto di mediazione su apposito modulo |
2720 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I Mediatori creditizi devono adempiere solo agli obblighi di trasparenza relativi al contratto di mediazione? |
No, sono tenuti ad osservare anche le norme di trasparenza previste per l’attività di concessione di finanziamenti, e quindi devono consegnare al cliente i documenti informativi relativi a tale ultima operazione |
Si, devono assolvere agli oneri informativi e pubblicitari con solo riferimento ai contratti di cui sono parte |
No, sono tenuti ad osservare anche le norme di trasparenza previste per l’attività di concessione di finanziamenti, e quindi devono trasmettere al cliente i documenti sullo stato del rapporto dopo aver sottoscritto il finanziamento |
2721 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quali documenti sono consegnati dal mediatore creditizio al cliente prima della stipula dell’eventuale contratto di finanziamento? |
I documenti relativi all’informazione pre- contrattuale, i.e. fogli informativi etc. |
Cinque copie del contratto di finanziamento pronto per la stipula |
L'ultimo bilancio approvato del mediatore |
2722 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Tizio ha sottoscritto un prestito personale con Banca X per l’acquisto di uno scooter. Dopo alcuni mesi decide di rimborsare integralmente il prestito anche se i termini per la restituzione non sono ancora decorsi. Cosa può fare? |
Tizio ha diritto di rimborsare integralmente il finanziamento, anche se può essere previsto un indennizzo in favore del finanziatore |
Tizio deve chiedere il preventivo consenso di Banca X, che può condizionare peraltro tale consenso alla corresponsione di un indennizzo |
Tizio deve chiedere il preventivo consenso di Banca X, che però non può mai chiedere indennizzi ove accetti |
2723 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio può impiegare tecniche di comunicazione a distanza per offrire i propri servizi? |
Si, purché tale attività venga svolta in ottemperanza alle disposizioni vigenti |
No, si tratta di un’attività riservata alle banche ed agli intermediari finanziari |
Si, e si tratta di un’attività liberamente esercitabile, non sottoposta ad alcun regolamento |
2724 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di offerta dei propri servizi tramite tecniche di comunicazione a distanza, il mediatore deve: |
Mettere a disposizione i documenti informativi attraverso tali tecniche, in formato cartaceo o altro formato durevole, prima della conclusione dei contratti; può anche esser prevista l’indicazione
del sito internet dell’intermediario ove tali documenti possono essere consultati |
Mettere a disposizione i documenti informativi attraverso tali tecniche, in formato cartaceo o altro formato durevole, ma questi documenti possono essere trasmessi anche dopo la conclusione dei contratti |
Mettere a disposizione i documenti informativi esclusivamente in formato cartaceo, prima della conclusione dei contratti |
2725 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio indipendente può richiedere al prenditore del finanziamento un compenso per l’opera svolta? |
Si |
No, deve richiedere il compenso esclusivamente al finanziatore |
Si, ma deve contestualmente notificare tale circostanza al finanziatore che rimborserà del 50% della commissione il soggetto finanziato |
2726 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se un mediatore creditizio raccoglie le richieste di finanziamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, deve altresì: |
Mettere a disposizione dei clienti i documenti informativi degli intermediari attraverso la stessa tecnica di comunicazione |
Mettere a disposizione dei clienti un documento generale sull’andamento del mercato del credito |
Mettere a disposizione dei clienti i documenti informativi degli intermediari, che potranno però essere spediti esclusivamente attraverso raccomandata con avviso di ricevimento ovvero posta elettronica certificata |
2727 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore creditizio può offrire i propri servizi via internet? |
Si |
No, può avere solo un sito internet con finalità pubblicitaria |
Si, ma il sito deve essere registrato nei domini di un paese comunitario o, in alternativa, con il dominio “.eu” |
2728 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quali caratteristiche, tra l’altro, possiede un annuncio pubblicitario relativo all’attività di mediazione creditizia? |
Indica la propria natura di messaggio pubblicitario e rimanda ai fogli informativi per conoscere i dettagli dei servizi prestati |
Ha valore di offerta al pubblico ai sensi dell’articolo
1336 del codice civile |
Indica in maniera esplicita le banche che hanno rilasciato il maggior numero di finanziamenti all’esito dell’attività di mediazione |
2729 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Cosa si intende per "contratto quadro"? |
E’ un particolare contratto con cui le parti disciplinano alcune regole applicabili ad operazioni e rapporti futuri |
E’ una particolare tipologia di informativa contrattuale che i soggetti abilitati devono esporre presso le proprie sedi |
E’ una particolare tipologia di informativa contrattuale che i soggetti abilitati devono esporre presso le proprie sedi e sul proprio sito web, in una apposita sezione |
2730 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Cosa si intende per "contratto quadro"? |
Nessuna delle altre tre definizioni è corretta |
E’ un particolare contratto sottoscritto dagli intermediari appartenenti alle principali associazioni di categoria con cui le parti
disciplinano alcune regole applicabili ad operazioni e rapporti futuri con la rispettiva clientela |
E’ una particolare tipologia di informativa contrattuale che i soggetti abilitati devono esporre presso le proprie sedi |
2731 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quale delle seguenti informazioni non deve essere inclusa all’interno degli annunci pubblicitari elaborati dai Mediatori creditizi? |
Percentuale di finanziamenti concessi per il tramite dell’attività di mediazione, sul totale delle richieste |
Indicazione che l’attività di mediazione non comporta necessariamente l’erogazione del finanziamento |
Estremi dell’iscrizione all’Organismo |
2732 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Cosa si intende per "contratto quadro"? |
E’ un particolare contratto con cui le parti disciplinano alcune regole applicabili ad operazioni e rapporti futuri |
E’ un particolare contratto sottoscritto dagli intermediari appartenenti alle principali associazioni di categoria con cui le parti
disciplinano alcune regole applicabili ad operazioni e rapporti futuri con la rispettiva clientela |
E’ una particolare tipologia di informativa contrattuale che i soggetti abilitati devono esporre presso le proprie sedi |
2733 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un mediatore creditizio decide di subordinare la consegna della copia del contratto di mediazione idonea per la stipula alla concessione da parte del cliente dei propri dati personali per finalità promozionali. Tale comportamento è: |
Inammissibile, perché la consegna della copia conforme del contratto di mediazione non può essere soggetta a vincoli e condizioni |
Ammissibile in ogni caso |
Ammissibile, ma il mediatore dovrà corrispondere al potenziale cliente un’indennità per l’utilizzo dei dati |
2734 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore consegna al cliente copia del contratto di mediazione idonea per la stipula, ma successivamente decide di aumentare il valore della commissione da corrispondergli. Tale comportamento è ammissibile? |
Si, ma il mediatore dovrà informare il cliente e, su sua richiesta, dovrà consegnare una nuova copia del contratto idonea per la stipula |
Si, ma il nuovo importo dovrà essere indicato nel contratto definitivo |
Si, ma il mediatore dovrà informare il cliente e, su sua richiesta, potrà decide di consegnare una nuova copia del contratto idonea per la stipula |
2735 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Se il mediatore creditizio adopera tecniche di comunicazione a distanza, è tenuto a consegnare al cliente una copia del contratto idonea per la stipula prima che il cliente sottoscriva l’accordo? |
Si, ma il testo deve essere fornito al cliente in forma cartacea o altro supporto durevole |
Solo se il mezzo di comunicazione impiegato lo consente |
Si, ma il testo deve essere fornito al cliente attraverso la stessa tecnica di comunicazione impiegata |
2736 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nel caso in cui l’ente erogante decida di concedere il finanziamento, il mediatore creditizio è tenuto a presentare al cliente una copia del contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione? |
Si |
No, generalmente il mediatore creditizio ha un’apposita procura per firmare direttamente il contratto di credito |
No, il mediatore creditizio è sempre esonerato da tale obbligo |
2737 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il contratto di mediazione creditizia prevede quale allegato un documento di sintesi? |
Si, ma il mediatore può evitare di redigerlo qualora le condizioni contrattuali ed economiche più rilevanti siano individuate con chiarezza nel testo contrattuale |
Si, sempre |
Si, ma il mediatore può evitare di redigerlo con il consenso del cliente |
2738 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Di seguito, indicare l’affermazione errata: |
Il documento di sintesi allegato al contratto di mediazione creditizia riporta esclusivamente le condizioni economiche generalmente praticate dal mediatore a tutti i clienti |
Il documento di sintesi allegato al contratto di mediazione creditizia costituisce il frontespizio del contratto |
Il documento di sintesi allegato al contratto di mediazione creditizia non deve essere redatto se nel testo del contratto sono individuate chiaramente le principali informazioni |
2739 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un mediatore creditizio elabora un contratto di mediazione creditizia all’interno del quale le principali condizioni economiche sono individuate con un carattere di misura maggiore e le principali clausole contrattuali sono state inserite in appositi riquadri. Quale vantaggio può trarre il mediatore da questa tecnica redazionale? |
Può evitare di fornire al cliente il documento di sintesi da allegare al contratto di mediazione creditizia |
Può evitare di fornire al cliente il foglio informativo relativo al contratto di mediazione |
Può evitare di fornire al cliente la copia del contratto idonea per la stipula prima della conclusione del contratto |
2740 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Nel caso il calcolo dell’ISC o del TAEG preveda l’inclusione del costo della mediazione: |
I Mediatori creditizi devono comunicare agli intermediari il costo complessivo dell’attività di mediazione |
I Mediatori creditizi devono fornire all’intermediario esclusivamente il valore del compenso della mediazione, escludendo quindi gli altri costi |
I Mediatori creditizi devono fornire all’intermediario esclusivamente il valore di tutti gli oneri derivanti dal rapporto escluso il compenso del mediatore, che non va incluso ai fini del calcolo dell’ISC e del TAEG |
2741 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I contratti di mediazione creditizia sono vincolati al rispetto di requisiti di forma? |
Si, sono vincolati alla forma scritta a pena di nullità |
No, si tratta di contratti a forma libera |
Si, sono vincolati alla forma scritta a pena di inefficacia |
2742 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il cliente ha diritto ad avere una copia del contratto di mediazione creditizia? |
Si, è possibile ottenere una copia dopo aver apposto un’apposita firma sulla copia del contratto conservata dal mediatore creditizio |
No, il contratto è redatto in un solo originale e non vi è il diritto ad avere una copia |
Si, è possibile ottenere una copia dopo aver firmato un apposito modulo separato dal contratto e corrisposto delle commissioni |
2743 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
A quale formalità è condizionata la consegna al cliente di una copia del contratto di mediazione creditizia sottoscritto? |
Altra formalità |
Trasmissione alla Banca d’Italia della notizia della sottoscrizione del contratto |
Sottoscrizione di un apposito modulo, separato dal contratto di mediazione creditizia e consegnato in una sua copia al cliente |
2744 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In quale caso è possibile derogare alla forma scritta per la conclusione di un contratto di mediazione creditizia? |
La forma scritta non è mai derogabile |
Raccolta di richieste di finanziamento per importi inferiori ad Euro 75.000 |
Raccolta di richieste di finanziamento per importi inferiori ad Euro 50.000 |
2745 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un mediatore creditizio stipula oralmente un contratto di mediazione creditizia: come si qualifica questo contratto? |
Nessuna delle altre tre affermazioni è corretta |
E’ un contratto nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque |
E’ un contratto nullo, e la nullità può essere fatta valere dal mediatore |
2746 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Un cliente stipula oralmente un contratto di mediazione creditizia. Tale contratto è: |
Nullo, e la nullità può essere fatta valere dal cliente |
Annullabile su richiesta del cliente |
Nullo, e la nullità può essere fatta valere da chiunque |
2747 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Quali delle seguenti clausole non può essere inclusa all’interno di un contratto di mediazione creditizia? |
La clausola che rinvia agli usi per la determinazione del compenso |
La durata dell’incarico e le condizioni per il rinnovo |
La descrizione del tipo di finanziamento richiesto |
2748 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
In caso di surrogazione in un contratto di finanziamento, possono essere previste spese e commissioni per la concessione del nuovo finanziamento? |
No |
Si, ma non superiori alle commissioni corrisposte in occasione della stipula del primo finanziamento |
Si, ma non superiori all’1 per cento dell’importo erogato |
2749 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Il mediatore può praticare prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti rispetto a quelli già pubblicizzati? |
No, e le relative clausole sono nulle |
Si, purché siano inseriti nel contratto |
Si, purché tali clausole siano specificamente approvate dal cliente |
2750 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
E’ ammessa la conclusione di contratti di mediazione creditizia mediante tecniche di comunicazione a distanza? |
Si |
Solo tramite la rete internet |
Solo tramite canale postale |
2751 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Attraverso quali modalità i Mediatori creditizi trasmettono le comunicazioni alla clientela relative all’andamento del rapporto? |
Non è prevista per i Mediatori creditizi la trasmissione di comunicazioni alla clientela |
Canale postale |
Anche attraverso canale internet |
2752 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
I clienti possono richiedere informazioni relative alle precedenti operazioni svolte dal mediatore creditizio? |
Si, dietro pagamento delle spese ed entro un limite di 10 anni dal compimento dell’operazione |
Si, gratuitamente ed entro un limite di 5 anni dal compimento dell’operazione |
Si, dietro pagamento delle spese ed entro un limite di 5 anni dal compimento dell’operazione |
2753 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
La richiesta di documentazione relativa ad operazioni già compiute dal mediatore creditizio è gratuita? |
No, i Mediatori indicano al momento della richiesta del cliente le relative spese |
Si, sempre |
No, la Banca d’Italia appronta una tabella di costi standard |
2754 |
La disciplina sulla trasparenza nei contratti bancari, nel credito ai consumatori e nell’attività di mediazione creditizia |
Ai fini dell’applicazione della disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, cosa si intende per “tecnica di comunicazione a distanza”? |
Ogni tecnica di contatto con la clientela, diversa dagli annunci pubblicitari, che non comporta la presenza fisica e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato |
Solo e-mail e telefonate |
Ogni tecnica di contatto con la clientela, diversa dalla vendita tramite strumento televisivo (c.d. televendite), che non comporta la presenza fisica
e simultanea del cliente e dell’intermediario o di un suo incaricato |