MEDIATORI CREDITIZI Iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

10. Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario

Il Database dei quesiti d’esame è conforme al database dei quesiti dell'O.A.M. Iscrizione negli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
Macroarea n.10

MACROAREA DOMANDA RISPOSTA ESATTA RISPOSTA ERRATA 1 RISPOSTA ERRATA 2
3454 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Che cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario? E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche, intermediari finanziari ed i rispettivi clienti E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra la Banca d'Italia e le banche E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra la Banca d'Italia ed il Governo
3455 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Quante sedi ha l'Arbitro Bancario Finanziario? L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti)
competenti in base ad un criterio territoriale
L'ABF ha una sola sede (c.d. organo decidente) in
Roma
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti) competenti in base ad un criterio soggettivo (una sede decide i ricorsi dei clienti persone fisiche, un'altra decide quelli delle persone fisiche)
3456 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio ha inviato alla Banca X un reclamo in relazione ad un'operazione in strumenti finanziari derivati, ma non è soddisfatto della risposta: può rivolgersi all'ABF per la soluzione della  questione? No, perché l'ABF non è competente in materia Si, purché il valore dell'investimento sia inferiore ad Euro 100.000 Si, purché l'intermediario abbia sede in Italia
3457 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L'ABF può decidere una controversia sorta anteriormente al 1 gennaio 2009? No, mai Si, purché l'intermediario abbia sede in Italia Si, purché il cliente abbia domicilio in Italia
3458 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Se il cliente è insoddisfatto del servizio reso da un intermediario, può rivolgersi direttamente all'ABF per il soddisfacimento delle proprie ragioni? No, occorre prima presentare un reclamo scritto all'intermediario ed attendere un termine per la risposta da parte di quest'ultimo No, occorre prima esperire un giudizio ordinario presso il competente tribunale Si, sempre
3459 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Un cliente inoltra un reclamo ad un intermediario: se l'intermediario risponde, il cliente può comunque rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario? Si, se non è soddisfatto della risposta dell'intermediario No, perché la risposta dell'intermediario preclude la possibilità di rivolgersi all'organo di risoluzione stragiudiziale Si, ma solo ed esclusivamente se la riposta è incompleta/parziale
3460 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio intende richiedere alla Banca X una somma
di denaro: può rivolgersi all'ABF per richiedere che la Banca sia condannata a pagare tale importo?
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 100.000 Si, ma solo per richieste superiori ad Euro 8.000 Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 15.000
3461 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio rimborsa integralmente un mutuo ipotecario alla Banca X, che però omette la cancellazione dell'ipoteca costituita in proprio favore: Tizio può rivolgersi all'ABF per la tutela delle proprie ragioni? Si, per rapporti sorti dopo l'1 gennaio 2009 Si, ma solo per ipoteche di importo garantito superiore ad Euro 1.000.000 No, l'ABF non è competente in materia
3462 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario I clienti possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per richiedere il pagamento di somme da parte degli intermediari? Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 100.000 Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 50.000 Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 10.000
3463 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario I clienti possono rivolgersi simultaneamente all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria? No Si, ma prevale la decisione intervenuta prima Si, ma prevale comunque la decisione del giudice ordinario
3464 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio lamenta un inadempimento di una banca in un rapporto di mutuo: dopo aver presentato reclamo, Tizio può presentare direttamente (cioè senza assistenza di un professionista) un proprio ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario? Si No, occorre necessariamente che Tizio sia rappresentato da un incaricato di un'associazione di consumatori No, occorre necessariamente che Tizio sia rappresentato da un avvocato
3465 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio per far valere le proprie doglianze verso la Banca X, intende rivolgersi simultaneamente all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Tale scelta è ammissibile? No, mai Si, ma prevale la decisione dell'ABF, se emessa prima di quella del giudice ordinario Si, prevale la decisione intervenuta prima resa da qualsiasi organo
3466 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo Entro 8 mesi dalla presentazione del reclamo Dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione del reclamo
3467 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo Entro 6 mesi dalla presentazione del reclamo Dopo che siano trascorsi almeno 8 mesi dalla presentazione del reclamo
3468 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo Dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione del reclamo Entro 2 mesi dalla presentazione del reclamo
3469 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Cosa accade se sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di un reclamo da parte di un cliente nei confronti di un intermediario? Se il cliente intende proporre reclamo all'ABF, deve necessariamente presentare un nuovo reclamo all'intermediario Il cliente decade in via definitiva dal diritto di rivolgersi all'ABF Se il cliente intende proporre reclamo all'ABF, deve necessariamente richiedere l'assistenza di un Avvocato
3470 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Tizio presenta un reclamo alla Banca X. Trascorrono 18 mesi e Tizio decide di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per la tutela delle proprie ragioni: può presentare direttamente un ricorso? No, occorre prima che Tizio presenti un nuovo reclamo alla banca No, ogni diritto si è prescritto No, Tizio è decaduto dal diritto e può rivolgersi soltanto al giudice ordinario
3471 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario prevede il pagamento di un contributo spese? Si, 20 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso Si, 30 Euro a fondo perduto Si, 20 Euro a fondo perduto
3472 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario prevede il pagamento di un contributo spese? Si, 20 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso Si, 1.000 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso Si, 100 Euro a fondo perduto
3473 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Come si introduce il procedimento davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario? Con un ricorso Con un atto di citazione Con una denuncia
3474 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Cosa accade se una delle parti non ritiene soddisfacente la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario? Può rivolgersi al giudice ordinario Nulla, deve necessariamente dare corso alla decisione Deve rimettere la questione davanti ad un'autorità giudiziaria di un Paese UE diverso dall'Italia
3475 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario I clienti di Poste Italiane S.p.A. possono rivolgersi per la decisione delle proprie controversie all'Arbitro Bancario Finanziario? Si, per i servizi di Bancoposta Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi postali Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi assicurativi e postali
3476 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L'Arbitro Bancario Finanziario ha poteri decisori in materia penale? No Si, ma solo per i reati di usura Si, ma solo per i reati relativi all'attività bancaria e finanziaria
3477 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario La Banca X non fornisce a Tizio la documentazione informativa prevista dalla normativa in materia di trasparenza. Tizio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per la tutela delle proprie ragioni? Si, sempre Si, ma solo per controversie di valore superiore a
500.000 Euro
Si, ma solo per operazioni avvenute prima del 31 dicembre 2008
3478 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per le parti? No Si, esattamente come le decisioni del giudice ordinario Solo in alcuni casi
3479 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per le parti? No Solo se il cliente è un consumatore Si, esattamente come le decisioni del giudice ordinario
3480 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Cosa accade se l'intermediario non aderisce alla decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario? L'inadempimento è pubblicato sul sito dell'ABF e su quotidiani a diffusione nazionale, a spese dell'intermediario Il cliente può richiedere l'adempimento coattivo della decisione Nulla
3481 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Un ricorso proposto oltre il termine di 12 mesi dalla presentazione del ricorso all'intermediario: E' irricevibile Può essere accolto con parere favorevole della
Banca d'Italia
Può essere sempre esaminato dall'ABF
3482 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il reclamo prodromico alla presentazione di un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario può essere presentato oralmente? No, deve essere necessariamente in forma scritta
(lettera, fax, e-mail)
No, deve essere necessariamente trasmesso via
PEC
Si
3483 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato direttamente dal cliente? Si No, occorre necessariamente che il cliente sia rappresentato da un avvocato No, occorre necessariamente che il cliente sia rappresentato da un incaricato di un'associazione di consumatori
3484 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Chi può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario? Tutti coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale, o siano entrati soltanto in relazione, con una banca o con un intermediario finanziario, anche senza l'assistenza di un difensore tecnico Solo coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale con una banca, anche senza l'assistenza di un difensore tecnico Tutti coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale con intermediario finanziario, con l'assistenza di un difensore tecnico, o con una banca, anche senza l’assistenza di un difensore tecnico
3485 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi dell’art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, è obbligatoria l’adesione da parte dei soggetti di cui all’articolo 115 del d.lgs. n. 385/1993 all’arbitro bancario finanziario, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela? Sì, i soggetti elencati all’art. 115 del d.lgs. n.
385/1993 hanno l’obbligo di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario, quale condizione di ammissibilità allo svolgimento dell’intermediazione creditizia
No, non è mai obbligatoria, bensì facoltativa Sì, l’adesione è obbligatoria per tutti i soggetti indicati dall’art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 e per gli intermediari con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in
regime di libera prestazione di servizi ed anche per tutte le banche europee, anche quando non operano in Italia
3486 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008 n. 275, l’Arbitro Bancario Finanziario può decidere su qualsiasi controversia? No, la disciplina prevede diversi limiti al deferimento di controversie all’ Arbitro Bancario Finanziario, tra cui quello – tra gli altri - che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non debba essere superiore a 100.000 euro Sì, non ci sono limiti Sì, con l’unico limite che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non sia superiore a
100.000 euro
3487 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Possono essere sottoposte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario questioni relative
a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati?
No Sì, purché la somma oggetto di contestazione sia superiore a 100.000 euro
3488 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario In tema di controversie deferibili all’Arbitro Bancario Finanziario, quale tra le seguenti affermazioni è vera? Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro; sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a
beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati
Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro; l'organo decidente può avere cognizione dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 75.000 euro; sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario
3489 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario In quale dei seguenti casi non può essere proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario? Nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria, sia rimessa a decisione arbitrale ovvero rispetto ad essa sia già pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge Esclusivamente nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria Esclusivamente nel caso in cui la controversia sia rimessa a decisione arbitrale
3490 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Nel caso in cui sia stata già intrapresa una procedura conciliativa, ma questa sia fallita, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario? Sì, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario Sì, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario No, nel caso in cui rispetto alla controversia sia stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge, a prescindere dall’esito, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è precluso
3491 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Se ci si avvale di un’azione collettiva risarcitoria, ex articolo 140-bis del Codice del Consumo, è preclusa la possibilità di proporre ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario? Sì, dal momento dell’atto di adesione all’azione collettiva No, mai Sì, ma solo dopo l’ordinanza del tribunale di ammissibilità della domanda
3492 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario All’Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottoposte controversie riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo? No Sì, ma solo se la richiesta del ricorrente non sia superiore a 100.000 euro
3493 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Le controversie relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring, possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario? No, non  rientrano nella cognizione dell’Arbitro
Bancario Finanziario
Sì, rientrano sempre nella cognizione dell’Arbitro
Bancario Finanziario
Sì, purché la controversia sia di importo superiore a 100 euro e inferiore a 100.000 euro
3494 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative ai servizi e alle attività di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58? No Sì, ma solo se la relativa controversia non sia già sottoposta all'autorità giudiziaria
3495 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L’esperimento del reclamo presso l’intermediario da parte del cliente, ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno
2009, è condizione per l’accesso all’Arbitro
Bancario Finanziario?
Sì, è condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario No, in alcun caso No, ma solo se l’intermediario abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori
3496 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente: Entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento Entro 5 giorni, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento Tempestivamente, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento
3497 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L’oggetto del ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario, di cui all’art. 128-bis, del d.lgs. n.
385/1993:
Deve riportare la stessa contestazione del reclamo presentato dal cliente all’intermediario; il cliente può anche richiedere il risarcimento del danno, purché sia conseguenza immediata e diretta della condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo Può essere anche diverso dall’oggetto di contestazione del reclamo, purché consequenziale Non c’è correlazione tra reclamo presentato all’intermediario e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
3498 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere presentato: Alternativamente dal cliente o da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato Esclusivamente dal cliente, che lo deve sottoscrivere Alternativamente, dal cliente o da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo
aderisca e deve essere sempre controfirmato da una associazione di categoria degli intermediari
3499 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Chi può rimettere una questione al Collegio di coordinamento dell’ABF? Il Collegio territorialmente competente per la trattazione del ricorso ovvero il presidente del Collegio, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso, ove ritenga che ricorrano questioni di particolare importanza o rilevi che la questione abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti interpretativi tra i singoli Collegi Il cliente, ma soltanto ove sia assistito da un avvocato Il collegio, il cliente o l’intermediario, su iniziativa della parte più diligente, ove ritenga che ricorrano questioni di particolare importanza o rilevi che la questione abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti interpretativi tra i singoli Collegi
3500 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: Deve essere sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato Qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato, non è
necessaria la sottoscrizione del cliente o la procura
Deve necessariamente essere sottoscritto dal cliente, poiché deve essere presentato personalmente pena l’inammissibilità
3501 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera della Banca d’Italia 18 giugno 2009, ai fini dell’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario: Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo obbligatoriamente un ufficio reclami presso ciascuna sede territoriale dell’ABF Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, rimettendo alla discrezionalità dell’intermediario la scelta degli strumenti ritenuti all’uopo più idonei
3502 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il cliente che voglia fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, può essere ascoltato personalmente per spiegare le ragioni del ricorso? No, la procedura di risoluzione della controversia da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario si svolge esclusivamente in forma scritta, sulla base della documentazione fornita dalle parti Sì, è sempre possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario anche esclusivamente in via informale e orale Sì, il cliente può rivolgersi di persona all’Arbitro Bancario Finanziario, ma solo per esporre i fatti relativi alla controversia, dovendo successivamente esprimerne le valutazioni per iscritto
3503 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non può essere proposto qualora siano trascorsi: Più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario Più di 2 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario Più di 10 mesi dalla comunicazione dell’esito del reclamo da parte dell’intermediario
3504 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Il cliente che abbia proposto un ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario:
Deve dare tempestiva comunicazione del riscorso all’intermediario Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro duecento giorni dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro un giorno dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario
3505 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L’istruttoria sul ricorso presentato da un cliente all’Arbitro Bancario Finanziario: E’ effettuata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal cliente ed eventualmente dall’intermediario Non è  prevista alcuna istruttoria ai fini della pronuncia sul merito della controversia, in ottemperanza ai principi di celerità e proporzionalità che informano questo tipo di procedura di risoluzione delle controversie E’ effettuata dal Collegio, ascoltando, in contraddittorio orale, l’intermediario e il cliente
3506 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, sono disciplinate da una deliberazione emanata: Dal CICR, su proposta della Banca d’Italia Dalla Banca d’Italia, sentito il CICR Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob
3507 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera CICR 29 luglio 2008, n.
275, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, la nomina dei membri dell’organo decidente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché l’emanazione delle disposizioni applicative, sono affidate a una deliberazione emanata:
Dalla Banca d’Italia Dalla Banca d'Italia, sentito il CICR Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia
3508 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario L’Arbitro Bancario Finanziario: È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie È un sistema di risoluzione giudiziale delle controversie È una forma di arbitrato
3509 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Un singolo Collegio può discostarsi da una decisione presa dal Collegio di coordinamento dell’ABF Si, purché siano esplicate nella motivazione della decisione le ragioni per le quali si ritiene che il caso di specie renda necessaria una soluzione diversa da quella a suo tempo adottata nel Collegio di coordinamento No, in nessun caso No, le decisioni del Collegio di coordinamento si applicano per analogia a tutte le questioni simili, senza bisogno di istruttoria
3510 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario: È articolato in sette collegi su base territoriale, più una particolare composizione detto Collegio di Coordinamento È articolato in un collegio unico, su base nazionale È articolato in dieci collegi  su base territoriale ed un Consiglio Supremo
3511 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, ciascun collegio dell’organo decidente è costituito: Da 5 membri Da  10 membri Da un numero variabile di membri, a seconda del tipo di controversia
3512 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario La nomina dei componenti dell’Arbitro Bancario
Finanziario è effettuata:
Con provvedimento della Banca d'Italia Dalle associazioni degli intermediari e dalle associazioni rappresentative dei clienti, in numero paritetico Con delibera del CICR
3513 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ciascun collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario è costituito da: Il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti Il presidente e due membri scelti dal CICR; un membro nominato dalle associazioni degli intermediari; due membri designati dalle associazioni rappresentative dei clienti Il presidente scelto dal CICR; tre membri nominati dalle associazioni degli intermediari; due membri designati dalle associazioni rappresentative dei clienti
3514 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio si pronuncia sul ricorso: Entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca Entro 30 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca, al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti interessate Entro 3 mesi dalla presentazione del riscorso da parte del cliente
3515 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Banca d’Italia 18 giugno
2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sul riscorso:
Può essere sospeso, una o più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, sia dal collegio sia dalla segreteria tecnica Può essere sospeso, ma solo una volta, dal solo collegio Può essere sospeso, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, solo dal collegio
3516 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio può interrompere il procedimento  relativo a un ricorso già avviato? Sì, d’ufficio o su istanza di parte, qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi
di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario
Sì, solo su istanza di parte, qualora una delle parti comunichi l’avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge in relazione alla medesima controversia. Tuttavia, se la conciliazione non riesce, il ricorso non può essere più riproposto No, una volta incardinato, il procedimento relativo a un ricorso non può essere interrotto per alcuna ragione ma solo sospeso, per assicurare l’effettività della tutela della risoluzione stragiudiziale
3517 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in quali casi un procedimento inerente a un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, già avviato, può estinguersi? Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente entro 30 giorni, su richiesta della segreteria tecnica Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente
entro 60 giorni, su richiesta della segreteria tecnica
Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, senza che rilevi l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del procedimento
3518 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, la decisione sul ricorso presentato all’Arbitro
Bancario Finanziario:
È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge in materia. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e mercati È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca
3519 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Con riguardo alle condizioni di nomina  dei componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, quale tra le seguenti affermazioni è FALSA? Non possono essere nominati componenti coloro che, al momento dell’incarico, abbiano un qualsiasi rapporto di collaborazione, anche di natura non stabile o non continuativa, con gli intermediari o le loro associazioni o con le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali presso gli intermediari o le loro associazioni Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni
3520 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario I componenti del collegio dell’Arbitro Bancario
Finanziario, ai sensi della delibera Cicr 29 luglio
2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, rimangono in carica:
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato è rinnovabile una sola volta Cinque anni, senza rinnovo del mandato Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato non è rinnovabile
3521 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario I componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario: Debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza Debbono possedere requisiti di esperienza e indipendenza Debbono possedere requisiti di anzianità
3522 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Con riguardo all’Arbitro Bancario Finanziario, quali tra di queste circostanze, tra le altre, costituisce causa di ineleggibilità dei componenti dell’organo decidente? L’essere stati condannati per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura L’essere imputati, anche senza condanna, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,
ovvero per i reati di riciclaggio e di usura
L’essere stati condannati a una pena non inferiore a 5 anni, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura
3523 Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario Possono essere nominati componenti dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario coloro che ricoprono cariche politiche? No Sì, senza eccezioni Sì, ma solo se la carica non riguarda la presidenza della giunta regionale
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