3454 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Che cos'è l'Arbitro Bancario Finanziario? |
E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche, intermediari finanziari ed i rispettivi clienti |
E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra la Banca d'Italia e le banche |
E' un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra la Banca d'Italia ed il Governo |
3455 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Quante sedi ha l'Arbitro Bancario Finanziario? |
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti)
competenti in base ad un criterio territoriale |
L'ABF ha una sola sede (c.d. organo decidente) in
Roma |
L'ABF ha diverse sedi (c.d. organi decidenti) competenti in base ad un criterio soggettivo (una sede decide i ricorsi dei clienti persone fisiche, un'altra decide quelli delle persone fisiche) |
3456 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio ha inviato alla Banca X un reclamo in relazione ad un'operazione in strumenti finanziari derivati, ma non è soddisfatto della risposta: può rivolgersi all'ABF per la soluzione della questione? |
No, perché l'ABF non è competente in materia |
Si, purché il valore dell'investimento sia inferiore ad Euro 100.000 |
Si, purché l'intermediario abbia sede in Italia |
3457 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L'ABF può decidere una controversia sorta anteriormente al 1 gennaio 2009? |
No, mai |
Si, purché l'intermediario abbia sede in Italia |
Si, purché il cliente abbia domicilio in Italia |
3458 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Se il cliente è insoddisfatto del servizio reso da un intermediario, può rivolgersi direttamente all'ABF per il soddisfacimento delle proprie ragioni? |
No, occorre prima presentare un reclamo scritto all'intermediario ed attendere un termine per la risposta da parte di quest'ultimo |
No, occorre prima esperire un giudizio ordinario presso il competente tribunale |
Si, sempre |
3459 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Un cliente inoltra un reclamo ad un intermediario: se l'intermediario risponde, il cliente può comunque rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario? |
Si, se non è soddisfatto della risposta dell'intermediario |
No, perché la risposta dell'intermediario preclude la possibilità di rivolgersi all'organo di risoluzione stragiudiziale |
Si, ma solo ed esclusivamente se la riposta è incompleta/parziale |
3460 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio intende richiedere alla Banca X una somma
di denaro: può rivolgersi all'ABF per richiedere che la Banca sia condannata a pagare tale importo? |
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 100.000 |
Si, ma solo per richieste superiori ad Euro 8.000 |
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 15.000 |
3461 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio rimborsa integralmente un mutuo ipotecario alla Banca X, che però omette la cancellazione dell'ipoteca costituita in proprio favore: Tizio può rivolgersi all'ABF per la tutela delle proprie ragioni? |
Si, per rapporti sorti dopo l'1 gennaio 2009 |
Si, ma solo per ipoteche di importo garantito superiore ad Euro 1.000.000 |
No, l'ABF non è competente in materia |
3462 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
I clienti possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per richiedere il pagamento di somme da parte degli intermediari? |
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 100.000 |
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 50.000 |
Si, ma solo per richieste inferiori ad Euro 10.000 |
3463 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
I clienti possono rivolgersi simultaneamente all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria? |
No |
Si, ma prevale la decisione intervenuta prima |
Si, ma prevale comunque la decisione del giudice ordinario |
3464 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio lamenta un inadempimento di una banca in un rapporto di mutuo: dopo aver presentato reclamo, Tizio può presentare direttamente (cioè senza assistenza di un professionista) un proprio ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario? |
Si |
No, occorre necessariamente che Tizio sia rappresentato da un incaricato di un'associazione di consumatori |
No, occorre necessariamente che Tizio sia rappresentato da un avvocato |
3465 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio per far valere le proprie doglianze verso la Banca X, intende rivolgersi simultaneamente all'Arbitro Bancario Finanziario e all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Tale scelta è ammissibile? |
No, mai |
Si, ma prevale la decisione dell'ABF, se emessa prima di quella del giudice ordinario |
Si, prevale la decisione intervenuta prima resa da qualsiasi organo |
3466 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? |
Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo |
Entro 8 mesi dalla presentazione del reclamo |
Dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione del reclamo |
3467 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? |
Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo |
Entro 6 mesi dalla presentazione del reclamo |
Dopo che siano trascorsi almeno 8 mesi dalla presentazione del reclamo |
3468 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Entro quale termine il cliente può proporre ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario nei confronti di un intermediario? |
Entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo |
Dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla presentazione del reclamo |
Entro 2 mesi dalla presentazione del reclamo |
3469 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Cosa accade se sono trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione di un reclamo da parte di un cliente nei confronti di un intermediario? |
Se il cliente intende proporre reclamo all'ABF, deve necessariamente presentare un nuovo reclamo all'intermediario |
Il cliente decade in via definitiva dal diritto di rivolgersi all'ABF |
Se il cliente intende proporre reclamo all'ABF, deve necessariamente richiedere l'assistenza di un Avvocato |
3470 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Tizio presenta un reclamo alla Banca X. Trascorrono 18 mesi e Tizio decide di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per la tutela delle proprie ragioni: può presentare direttamente un ricorso? |
No, occorre prima che Tizio presenti un nuovo reclamo alla banca |
No, ogni diritto si è prescritto |
No, Tizio è decaduto dal diritto e può rivolgersi soltanto al giudice ordinario |
3471 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario prevede il pagamento di un contributo spese? |
Si, 20 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso |
Si, 30 Euro a fondo perduto |
Si, 20 Euro a fondo perduto |
3472 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario prevede il pagamento di un contributo spese? |
Si, 20 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso |
Si, 1.000 Euro che saranno restituite dall'intermediario in caso di accoglimento del ricorso |
Si, 100 Euro a fondo perduto |
3473 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Come si introduce il procedimento davanti all'Arbitro Bancario e Finanziario? |
Con un ricorso |
Con un atto di citazione |
Con una denuncia |
3474 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Cosa accade se una delle parti non ritiene soddisfacente la decisione dell'Arbitro Bancario Finanziario? |
Può rivolgersi al giudice ordinario |
Nulla, deve necessariamente dare corso alla decisione |
Deve rimettere la questione davanti ad un'autorità giudiziaria di un Paese UE diverso dall'Italia |
3475 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
I clienti di Poste Italiane S.p.A. possono rivolgersi per la decisione delle proprie controversie all'Arbitro Bancario Finanziario? |
Si, per i servizi di Bancoposta |
Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi postali |
Si, per i servizi di Bancoposta e per i servizi assicurativi e postali |
3476 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L'Arbitro Bancario Finanziario ha poteri decisori in materia penale? |
No |
Si, ma solo per i reati di usura |
Si, ma solo per i reati relativi all'attività bancaria e finanziaria |
3477 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
La Banca X non fornisce a Tizio la documentazione informativa prevista dalla normativa in materia di trasparenza. Tizio può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario per la tutela delle proprie ragioni? |
Si, sempre |
Si, ma solo per controversie di valore superiore a
500.000 Euro |
Si, ma solo per operazioni avvenute prima del 31 dicembre 2008 |
3478 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per le parti? |
No |
Si, esattamente come le decisioni del giudice ordinario |
Solo in alcuni casi |
3479 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sono vincolanti per le parti? |
No |
Solo se il cliente è un consumatore |
Si, esattamente come le decisioni del giudice ordinario |
3480 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Cosa accade se l'intermediario non aderisce alla decisione dell'Arbitro Bancario e Finanziario? |
L'inadempimento è pubblicato sul sito dell'ABF e su quotidiani a diffusione nazionale, a spese dell'intermediario |
Il cliente può richiedere l'adempimento coattivo della decisione |
Nulla |
3481 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Un ricorso proposto oltre il termine di 12 mesi dalla presentazione del ricorso all'intermediario: |
E' irricevibile |
Può essere accolto con parere favorevole della
Banca d'Italia |
Può essere sempre esaminato dall'ABF |
3482 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il reclamo prodromico alla presentazione di un ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario può essere presentato oralmente? |
No, deve essere necessariamente in forma scritta
(lettera, fax, e-mail) |
No, deve essere necessariamente trasmesso via
PEC |
Si |
3483 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario può essere presentato direttamente dal cliente? |
Si |
No, occorre necessariamente che il cliente sia rappresentato da un avvocato |
No, occorre necessariamente che il cliente sia rappresentato da un incaricato di un'associazione di consumatori |
3484 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Chi può ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario? |
Tutti coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale, o siano entrati soltanto in relazione, con una banca o con un intermediario finanziario, anche senza l'assistenza di un difensore tecnico |
Solo coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale con una banca, anche senza l'assistenza di un difensore tecnico |
Tutti coloro che hanno intrattenuto o intrattengono un rapporto contrattuale con intermediario finanziario, con l'assistenza di un difensore tecnico, o con una banca, anche senza l’assistenza di un difensore tecnico |
3485 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi dell’art. 128-bis del d.lgs. 385/1993, è obbligatoria l’adesione da parte dei soggetti di cui all’articolo 115 del d.lgs. n. 385/1993 all’arbitro bancario finanziario, quale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela? |
Sì, i soggetti elencati all’art. 115 del d.lgs. n.
385/1993 hanno l’obbligo di aderire all’Arbitro Bancario Finanziario, quale condizione di ammissibilità allo svolgimento dell’intermediazione creditizia |
No, non è mai obbligatoria, bensì facoltativa |
Sì, l’adesione è obbligatoria per tutti i soggetti indicati dall’art. 115 del d.lgs. n. 385/1993 e per gli intermediari con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea che operano in Italia in
regime di libera prestazione di servizi ed anche per tutte le banche europee, anche quando non operano in Italia |
3486 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008 n. 275, l’Arbitro Bancario Finanziario può decidere su qualsiasi controversia? |
No, la disciplina prevede diversi limiti al deferimento di controversie all’ Arbitro Bancario Finanziario, tra cui quello – tra gli altri - che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non debba essere superiore a 100.000 euro |
Sì, non ci sono limiti |
Sì, con l’unico limite che l'eventuale somma richiesta dal ricorrente non sia superiore a
100.000 euro |
3487 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Possono essere sottoposte alla cognizione dell’Arbitro Bancario Finanziario questioni relative
a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati? |
No |
Sì |
Sì, purché la somma oggetto di contestazione sia superiore a 100.000 euro |
3488 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
In tema di controversie deferibili all’Arbitro Bancario Finanziario, quale tra le seguenti affermazioni è vera? |
Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro; sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario, nonché le questioni relative a
beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati |
Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 100.000 euro; l'organo decidente può avere cognizione dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario |
Possono essere sottoposte alla cognizione dell’organo decidente le controversie che vertono sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a 75.000 euro; sono esclusi dalla cognizione dell'organo decidente i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario |
3489 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
In quale dei seguenti casi non può essere proposto ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario? |
Nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria, sia rimessa a decisione arbitrale ovvero rispetto ad essa sia già pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge |
Esclusivamente nel caso in cui la controversia sia già sottoposta all'autorità giudiziaria |
Esclusivamente nel caso in cui la controversia sia rimessa a decisione arbitrale |
3490 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Nel caso in cui sia stata già intrapresa una procedura conciliativa, ma questa sia fallita, è possibile presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario? |
Sì, anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario |
Sì, ma il ricorso può essere proposto esclusivamente entro il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario |
No, nel caso in cui rispetto alla controversia sia stato esperito un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge, a prescindere dall’esito, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario è precluso |
3491 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Se ci si avvale di un’azione collettiva risarcitoria, ex articolo 140-bis del Codice del Consumo, è preclusa la possibilità di proporre ricorso all’Arbitro Bancario e Finanziario? |
Sì, dal momento dell’atto di adesione all’azione collettiva |
No, mai |
Sì, ma solo dopo l’ordinanza del tribunale di ammissibilità della domanda |
3492 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
All’Arbitro Bancario e Finanziario possono essere sottoposte controversie riguardanti eventuali vizi del bene concesso in leasing o fornito mediante operazioni di credito al consumo? |
No |
Sì |
Sì, ma solo se la richiesta del ricorrente non sia superiore a 100.000 euro |
3493 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Le controversie relative alle forniture connesse a crediti commerciali ceduti nell’ambito di operazioni di factoring, possono essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario? |
No, non rientrano nella cognizione dell’Arbitro
Bancario Finanziario |
Sì, rientrano sempre nella cognizione dell’Arbitro
Bancario Finanziario |
Sì, purché la controversia sia di importo superiore a 100 euro e inferiore a 100.000 euro |
3494 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative ai servizi e alle attività di investimento disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58? |
No |
Sì, ma solo se la relativa controversia non sia già sottoposta all'autorità giudiziaria |
Sì |
3495 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L’esperimento del reclamo presso l’intermediario da parte del cliente, ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno
2009, è condizione per l’accesso all’Arbitro
Bancario Finanziario? |
Sì, è condizione preliminare e necessaria per adire l’Arbitro Bancario Finanziario |
No, in alcun caso |
No, ma solo se l’intermediario abbia promosso forme di composizione delle controversie basate su accordi con le associazioni dei consumatori |
3496 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’intermediario deve pronunciarsi sul reclamo proposto dal cliente: |
Entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento |
Entro 5 giorni, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento |
Tempestivamente, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento |
3497 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L’oggetto del ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario, di cui all’art. 128-bis, del d.lgs. n.
385/1993: |
Deve riportare la stessa contestazione del reclamo presentato dal cliente all’intermediario; il cliente può anche richiedere il risarcimento del danno, purché sia conseguenza immediata e diretta della condotta dell’intermediario segnalata nel reclamo |
Può essere anche diverso dall’oggetto di contestazione del reclamo, purché consequenziale |
Non c’è correlazione tra reclamo presentato all’intermediario e ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario |
3498 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario deve essere presentato: |
Alternativamente dal cliente o da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato |
Esclusivamente dal cliente, che lo deve sottoscrivere |
Alternativamente, dal cliente o da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo
aderisca e deve essere sempre controfirmato da una associazione di categoria degli intermediari |
3499 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Chi può rimettere una questione al Collegio di coordinamento dell’ABF? |
Il Collegio territorialmente competente per la trattazione del ricorso ovvero il presidente del Collegio, prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso, ove ritenga che ricorrano questioni di particolare importanza o rilevi che la questione abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti interpretativi tra i singoli Collegi |
Il cliente, ma soltanto ove sia assistito da un avvocato |
Il collegio, il cliente o l’intermediario, su iniziativa della parte più diligente, ove ritenga che ricorrano questioni di particolare importanza o rilevi che la questione abbia dato luogo o possa dare luogo a contrasti interpretativi tra i singoli Collegi |
3500 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: |
Deve essere sottoscritto anche dal cliente o corredato di procura qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato |
Qualora sia presentato, per conto del cliente, da un’associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca ovvero da altro rappresentante a ciò autorizzato, non è
necessaria la sottoscrizione del cliente o la procura |
Deve necessariamente essere sottoscritto dal cliente, poiché deve essere presentato personalmente pena l’inammissibilità |
3501 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera della Banca d’Italia 18 giugno 2009, ai fini dell’espletamento della fase di reclamo presso l’intermediario: |
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo un ufficio reclami o individuando un responsabile della funzione di gestione dei reclami della clientela |
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, istituendo obbligatoriamente un ufficio reclami presso ciascuna sede territoriale dell’ABF |
Gli intermediari sono tenuti a dotarsi di adeguate strutture organizzative e procedure interne, rimettendo alla discrezionalità dell’intermediario la scelta degli strumenti ritenuti all’uopo più idonei |
3502 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il cliente che voglia fare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, può essere ascoltato personalmente per spiegare le ragioni del ricorso? |
No, la procedura di risoluzione della controversia da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario si svolge esclusivamente in forma scritta, sulla base della documentazione fornita dalle parti |
Sì, è sempre possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario anche esclusivamente in via informale e orale |
Sì, il cliente può rivolgersi di persona all’Arbitro Bancario Finanziario, ma solo per esporre i fatti relativi alla controversia, dovendo successivamente esprimerne le valutazioni per iscritto |
3503 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario non può essere proposto qualora siano trascorsi: |
Più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario |
Più di 2 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario |
Più di 10 mesi dalla comunicazione dell’esito del reclamo da parte dell’intermediario |
3504 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Il cliente che abbia proposto un ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario: |
Deve dare tempestiva comunicazione del riscorso all’intermediario |
Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro duecento giorni dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario |
Deve dare comunicazione del ricorso all’intermediario, entro un giorno dalla presentazione del ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario |
3505 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L’istruttoria sul ricorso presentato da un cliente all’Arbitro Bancario Finanziario: |
E’ effettuata dalla segreteria tecnica territorialmente competente, esclusivamente in base alla documentazione prodotta dal cliente ed eventualmente dall’intermediario |
Non è prevista alcuna istruttoria ai fini della pronuncia sul merito della controversia, in ottemperanza ai principi di celerità e proporzionalità che informano questo tipo di procedura di risoluzione delle controversie |
E’ effettuata dal Collegio, ascoltando, in contraddittorio orale, l’intermediario e il cliente |
3506 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi dell’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, sono disciplinate da una deliberazione emanata: |
Dal CICR, su proposta della Banca d’Italia |
Dalla Banca d’Italia, sentito il CICR |
Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob |
3507 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera CICR 29 luglio 2008, n.
275, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, la nomina dei membri dell’organo decidente, lo svolgimento di attività di supporto tecnico ed organizzativo, nonché l’emanazione delle disposizioni applicative, sono affidate a una deliberazione emanata: |
Dalla Banca d’Italia |
Dalla Banca d'Italia, sentito il CICR |
Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia |
3508 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
L’Arbitro Bancario Finanziario: |
È un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie |
È un sistema di risoluzione giudiziale delle controversie |
È una forma di arbitrato |
3509 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Un singolo Collegio può discostarsi da una decisione presa dal Collegio di coordinamento dell’ABF |
Si, purché siano esplicate nella motivazione della decisione le ragioni per le quali si ritiene che il caso di specie renda necessaria una soluzione diversa da quella a suo tempo adottata nel Collegio di coordinamento |
No, in nessun caso |
No, le decisioni del Collegio di coordinamento si applicano per analogia a tutte le questioni simili, senza bisogno di istruttoria |
3510 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera della Banca d’Italia 18 giugno 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario: |
È articolato in sette collegi su base territoriale, più una particolare composizione detto Collegio di Coordinamento |
È articolato in un collegio unico, su base nazionale |
È articolato in dieci collegi su base territoriale ed un Consiglio Supremo |
3511 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi delle delibere Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, ciascun collegio dell’organo decidente è costituito: |
Da 5 membri |
Da 10 membri |
Da un numero variabile di membri, a seconda del tipo di controversia |
3512 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
La nomina dei componenti dell’Arbitro Bancario
Finanziario è effettuata: |
Con provvedimento della Banca d'Italia |
Dalle associazioni degli intermediari e dalle associazioni rappresentative dei clienti, in numero paritetico |
Con delibera del CICR |
3513 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ciascun collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario è costituito da: |
Il presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia; un membro designato dalle associazioni degli intermediari; un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti |
Il presidente e due membri scelti dal CICR; un membro nominato dalle associazioni degli intermediari; due membri designati dalle associazioni rappresentative dei clienti |
Il presidente scelto dal CICR; tre membri nominati dalle associazioni degli intermediari; due membri designati dalle associazioni rappresentative dei clienti |
3514 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio si pronuncia sul ricorso: |
Entro 60 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni per la presentazione di queste ultime da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca |
Entro 30 giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell’intermediario o dell’associazione alla quale il medesimo aderisca, al fine di assicurare il contraddittorio tra le parti interessate |
Entro 3 mesi dalla presentazione del riscorso da parte del cliente |
3515 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Banca d’Italia 18 giugno
2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il termine entro il quale il collegio deve pronunciarsi sul riscorso: |
Può essere sospeso, una o più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, sia dal collegio sia dalla segreteria tecnica |
Può essere sospeso, ma solo una volta, dal solo collegio |
Può essere sospeso, anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a 60 giorni, solo dal collegio |
3516 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in materia di Arbitro Bancario Finanziario, il collegio può interrompere il procedimento relativo a un ricorso già avviato? |
Sì, d’ufficio o su istanza di parte, qualora consti che in relazione alla medesima controversia è stato avviato un tentativo di conciliazione ai sensi
di norme di legge. Se la conciliazione non riesce, il ricorso può essere riproposto senza necessità di un nuovo reclamo all’intermediario |
Sì, solo su istanza di parte, qualora una delle parti comunichi l’avvio di un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge in relazione alla medesima controversia. Tuttavia, se la conciliazione non riesce, il ricorso non può essere più riproposto |
No, una volta incardinato, il procedimento relativo a un ricorso non può essere interrotto per alcuna ragione ma solo sospeso, per assicurare l’effettività della tutela della risoluzione stragiudiziale |
3517 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, in quali casi un procedimento inerente a un ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, già avviato, può estinguersi? |
Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente entro 30 giorni, su richiesta della segreteria tecnica |
Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria nel corso del procedimento e il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all’organo decidente
entro 60 giorni, su richiesta della segreteria tecnica |
Qualora la controversia sia sottoposta dall’intermediario all’autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, senza che rilevi l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del procedimento |
3518 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Ai sensi della delibera Cicr 29 luglio 2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, la decisione sul ricorso presentato all’Arbitro
Bancario Finanziario: |
È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti |
È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando le previsioni di legge in materia. Essa può contenere indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e mercati |
È assunta sulla base della documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria, applicando eventuali codici di condotta ai quali l’intermediario aderisca |
3519 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Con riguardo alle condizioni di nomina dei componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario, quale tra le seguenti affermazioni è FALSA? |
Non possono essere nominati componenti coloro che, al momento dell’incarico, abbiano un qualsiasi rapporto di collaborazione, anche di natura non stabile o non continuativa, con gli intermediari o le loro associazioni o con le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti |
Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali presso gli intermediari o le loro associazioni |
Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa presso gli intermediari o le loro associazioni |
3520 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
I componenti del collegio dell’Arbitro Bancario
Finanziario, ai sensi della delibera Cicr 29 luglio
2008, n. 275 e della delibera Banca d’Italia 18 giugno 2009, rimangono in carica: |
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato è rinnovabile una sola volta |
Cinque anni, senza rinnovo del mandato |
Il presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni, il mandato non è rinnovabile |
3521 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
I componenti dell’Arbitro Bancario Finanziario: |
Debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza |
Debbono possedere requisiti di esperienza e indipendenza |
Debbono possedere requisiti di anzianità |
3522 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Con riguardo all’Arbitro Bancario Finanziario, quali tra di queste circostanze, tra le altre, costituisce causa di ineleggibilità dei componenti dell’organo decidente? |
L’essere stati condannati per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura |
L’essere imputati, anche senza condanna, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento,
ovvero per i reati di riciclaggio e di usura |
L’essere stati condannati a una pena non inferiore a 5 anni, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura |
3523 |
Disciplina dei reclami e dell'Arbitro bancario e finanziario |
Possono essere nominati componenti dell’organo decidente dell’Arbitro Bancario Finanziario coloro che ricoprono cariche politiche? |
No |
Sì, senza eccezioni |
Sì, ma solo se la carica non riguarda la presidenza della giunta regionale |