Il nuovo sistema sanzionatorio dell’O.A.M.

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Premessa

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore Il nuovo sistema sanzionatorio dell’OAM il quale ha come presupposto il D.lgs. n.90 del 2017, come obiettivo quello di Assicurare la proporzionalità fra le contestazioni accertate e le sanzioni e come strumento operativo le linee guida dell’OAM che estrinsecano la trasparenza e conoscibilità dei criteri utilizzati all’interno dell’esercizio della propria discrezionalità istituzionale.

In particolare, la gamma di misure previste dall’articolo 8 del D.lgs. n.90 del 2017 è infatti sufficientemente ampia da consentire una reale valutazione degli aspetti relativi al caso concreto, tenendo conto della lesività dei singoli comportamenti per la stabilità, l’integrità e la reputazione dell’intero settore dell’intermediazione del credito

 

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Gli strumenti sanzionatori
 

Vengono comunque mantenuti gli attuali strumenti:

• il richiamo scritto;
• le sanzioni pecuniarie1;
• la sospensione (non inferiore a dieci giorni e non superiore ad un anno);
• la cancellazione dagli elenchi.

Nel nuovo sistema sanzionatorio le sanzioni pecuniarie rappresentano lo strumento sanzionatorio ordinario mentre il richiamo e la sospensione o cancellazione avranno un’applicazione residuale riservata, rispettivamente, ai casi di minore o maggiore gravità. Con riferimento ai procedimenti sanzionatori in corso l’Organismo specifica che si applicherà la disciplina più favorevole al destinatario della sanzione nel rispetto dei principi emersi in sede di giurisprudenza europea.

L’azione sanzionatoria si muoverà quindi, lungo queste direttrici:

1. La sanzione del richiamo, sarà applicata nei casi di minore gravità della lesione provocata;
2. Le sanzioni pecuniarie saranno tipicamente irrogate a coloro che agiscono in spregio delle norme poste a tutela del consumatore e degli altri soggetti operanti nel mercato del credito e risultano commisurate alla gravità della condotta lesiva posta in essere da parte del soggetto sanzionato;
3. Le sanzioni della sospensione e/o cancellazione protratta per cinque anni dall’albo saranno applicate nei casi di maggiore gravità della lesione provocata.

La norma prevede inoltre che se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa fosse superiore ai massimali indicati, le sanzioni pecuniarie dovranno essere elevate sino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile, e se il soggetto con un’azione od omissione viola diverse disposizioni o commette più violazioni della stessa disposizione, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

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Circostanze rilevanti connesse alle sanzioni
 

Nella determinazione della sanzione l’OAM terrà conto di ogni circostanza e, in particolare:

a. Della gravità e la durata della violazione;
b. Del grado di responsabilità;
c. Della capacità finanziaria del responsabile della violazione;
d. Dell’entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui sia determinabile;
e. Dei pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione;
f. Del livello di cooperazione del responsabile della violazione con l'Organismo;
g. Delle precedenti violazioni delle disposizioni che regolano l'attività di agenzia in attività finanziaria, di mediazione creditizia e di consulenza del credito;
h. Delle potenziali conseguenze sistemiche della violazione.

(Art 8 comma 17 D.lgs. n. 90/2017)

 
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Calcolo dell’importo base della sanzione pecuniaria e della sanzione della sospensione

Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni pecuniarie l’Organismo, nello stabilire l’importo base della sanzione, effettuerà un calcolo distinto a seconda che il destinatario della medesima sia una persona fisica o una persona giuridica.

     Nel caso persona fisica: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (500 €) ed il massimo edittale (5.000 €) stabiliti dalla legge; detto importo sarà il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma.

     Nel caso persona giuridica: l’importo sarà determinato individuando un valore compreso tra il minimo (1000 €) ed il massimo edittale (10% del fatturato, calcolato al netto dell’IVA e delle altre imposte direttamente legate ai contratti) stabiliti dalla legge; detto importo sarà, anche con riferimento alle persone giuridiche, il risultato di una valutazione in concreto che tenga conto della gravità dell’infrazione, commisurata ai criteri forniti dalla norma. Nella determinazione del ‘quantum’ la valutazione della gravità verrà effettuata in rapporto alla natura dell’infrazione e alla portata lesiva della medesima, tenendo ovviamente anche conto delle circostanze individuate tra quelle tassativamente elencate dalla norma.

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Valutazione della gravità e durata della condotta

Gravità

L’Organismo chiarisce che saranno considerate più gravi le condotte che violano le norme della disciplina sull’attività dei Mediatori e degli Agenti in attività finanziaria poste a tutela del consumatore e del mercato, in termini di sicurezza, trasparenza e professionalità degli operatori finanziari.

Durata

Nel valutare la durata, l’Organismo effettuerà un calcolo sul numero di anni nel corso dei quali si è concretizzata la violazione; nel caso in cui la violazione sia perpetrata per frazioni di anno, allora essa sarà calcolata in funzione dei mesi e dei giorni effettivi.

Stessi criteri saranno utilizzati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della forbice edittale prevista dal D.lgs. (non inferiore a dieci giorni e non superiore ad un anno).

Gli stessi criteri utilizzati nella quantificazione delle sanzioni pecuniarie verranno applicati per individuare l’entità della sanzione della sospensione nell’ambito della nuova forbice edittale (non meno di 10 giorni, non più di un anno).

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Calcolo dell’importo della sanzione finale

L’importo base della sanzione potrà essere incrementato in considerazione di specifiche circostanze che aggravano la violazione (c.d. circostanze aggravanti) o la attenuano, tenendo conto, in questo secondo caso, dell’opera svolta dal soggetto per eliminare o ridurre le conseguenze della violazione (c.d. circostanze attenuanti).

Nell’applicazione della sanzione si terrà conto anche della recidiva, qualora vengano commesse più violazioni in momenti diversi nell’arco temporale di un quinquennio. In questi casi, per l’ultima infrazione commessa, sarà di regola comminata una sanzione più grave rispetto a quella applicata in precedenza.

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Procedura sanzionatoria già in essere dell’OAM

Per completezza informativa si riportano le fasi della procedura sanzionatoria dell’OAM:

a) contestazione delle violazioni;
b) presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione personale;
c) sospensione della procedura e integrazione delle contestazioni;
d) valutazione del complesso degli elementi istruttori;
e) proposta al Comitato di Gestione di irrogazione delle sanzioni o di archiviazione della procedura; e-bis) trasmissione della proposta agli interessati ed eventuale presentazione di ulteriori osservazioni all’Organismo;
f) adozione del provvedimento sanzionatorio o archiviazione della procedura da parte del Comitato di Gestione;
g) notifica del provvedimento e sua annotazione negli elenchi.

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Criticità rilevate nell’esercizio precedente

Tra le principali criticità riscontrate dall’Ufficio Vigilanza nell’esercizio precedente si rilevano:

• Il mancato rispetto delle norme in materia di trasparenza nel rapporto di mediazione creditizia (con particolare riferimento alla mancata comunicazione all’intermediario erogante del compenso di mediazione al fine della sua inclusione nel calcolo del TAEG);
• La distribuzione di prodotti assicurativi standardizzati, non strettamente tarati sull’esigenza della clientela;
• L’utilizzo, per il contatto con il pubblico, di soggetti non iscritti negli Elenchi tenuti dall'Organismo né segnalati da iscritti come loro collaboratori;
• L’esercizio di attività per conto di intermediari finanziari/consorzi non abilitati al rilascio del prodotto finanziario “fidejussioni e garanzie”. Su questo fenomeno, particolarmente pericoloso per chi acquista il prodotto nei fatti privo di efficacia, sono state effettuate 158 attività di controllo che hanno portato all’avvio di 55 procedure sanzionatorie e a 21 esposti presso le competenti autorità giudiziarie.

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Considerazioni finali

In prosieguo si riportano le aree di rischio che potrebbero essere oggetto di sanzioni per quanto concerne il mediatore creditizio:

• Non conformità dell’attività svolta;
• Carenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
• Inadeguatezza dei controlli interni di primo, secondo e, terzo livello ove previsto;
• Non conformità della trasparenza dei rapporti con i clienti;
• Riciclaggio e finanziamento al terrorismo con evoluzione alla IV Direttiva;
• Gestione rete dei collaboratori e dipendenti;
• Non conformità della “Relazione dei requisiti organizzativi”.

L’introduzione del nuovo sistema sanzionatorio potrebbe essere una buona occasione per eseguire un test di autovalutazione interno (o esterno) per ridurre il rischio sanzionatorio (rischio legale) ed il rischio reputazionale, a livelli accettabili.



Per maggiori informazioni inviare una e-mail < assistenza@mediatori-creditizi.eu >